Case ed appartamenti per vacanze

Classificazione delle strutture ricettive in Italia

Vengono definiti case ed appartamenti per le vacanze le unità abitative con le seguenti caratteristiche:

  • devono essere ubicate tutte nello stesso comune e chi le gestisce deve possedere legittimamente la loro disponibilità, anche temporanea;
  • devono essere almeno tre;
  • devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi.

Nelle case e appartamenti per le vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:

  • fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei mesi invernali;
  • manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici;
  • pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;
  • accoglienza e recapito del cliente.

Nelle case e appartamenti per le vacanze possono essere forniti ulteriori servizi e prestazioni, tra i quali:

  • pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti;
  • fornitura e cambio di biancheria;
  • utilizzo di attrezzature di svago e sport.

Le leggi regionali che regolamentano le case ed appartamenti per vacanze presentano alcune differenze sul numero minimo di appartamenti che stabilisce se la gestione è in forma imprenditoriale o in forma non imprenditoriale. Per gestione in forma imprenditoriale si intende la gestione ‘non occasionale ed organizzata’ di più case o appartamenti per vacanze. Questa è l’unica distinzione tra i due tipi di gestione, in quanto i servizi offerti possono coincidere in entrambi i casi.

Per avere una gestione imprenditoriale nelle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta occorrono minimo tre case o appartamenti per vacanze; a Trento occorrono, invece, quattro o più case o appartamenti per vacanze; infine a Bolzano, in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia occorrono minimo cinque o più case o appartamenti per vacanze. In tutte le altre regioni non è specificato il numero minimo di appartamenti per definire la gestione imprenditoriale dell’attività.

Non ci sono, invece, differenze per il numero minimo e massimo di giorni di permanenza dei clienti che è stabilito, rispettivamente, da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 90 giorni. In alcune regioni (Bolzano, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trento, Veneto) non sono specificati i giorni minimi di permanenza.

Nella regione Lazio vi è un’apposita legge regionale che disciplina esclusivamente le case ed appartamenti per vacanze (L. R. del 5 agosto 1998 n. 33).

In Abruzzo (L. R. del 28 aprile 1995 n. 75, art. 32 ‘Appartamenti mobilitati per uso turistico’) non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case ed appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case ed appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo disponibilità, senza la fornitura di servizi complementari. Coloro che intendano dare alloggio a forestieri per un periodo superiore a dieci giorni sono tenuti a darne comunicazione a norma del titolo 4 della LR n. 11/1993, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. Tale comunicazione deve essere inviata entro due giorni dall'inizio della locazione.