I Bronzi di Riace come mezzo di sviluppo del turismo del merisione italiano.Turismo internazionale. World Tourism : codice di etica mondiale del turismo.

Nozioni di economia.
Economia del Turismo,
 
Organizzazione mondiale del turismo
 
Formulazione delle statistiche economiche sul turismo,
 
Schema dei movimenti di un centro turistico,

 

Lavoro,
 Master EConomia e Management del Turismo 
 
Glossario di economia,

 
 
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TurismoItaliano


O.M.T. : articoli del codice del turismo :

Preambolo,
Art.1,
Art.2,
Art.3,
Art.4,
Art.5,
Art.6,
Art.7,
Art.8,
Art.9,
Art.10.

 

 

O.M.T.- Art.6 : Obblighi degli operatori dello sviluppo turistico.

 
1. I professionisti del turismo avranno l’obbligo di fornire ai turisti informazioni obiettive ed oneste sui luoghi di destinazione e sulle condizioni di viaggio, accoglienza e soggiorno; assicureranno la perfetta trasparenza delle clausole dei contratti proposti ai loro clienti per quel che concerne la natura, il prezzo e la qualità dei servizi che si impegnano a fornire e l’indennizzo che gli stessi corrisponderanno nel caso in cui decidano unilateralmente di rescindere il contratto.

2. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, si preoccuperanno, in collaborazione con le autorità pubbliche, della sicurezza, della prevenzione di incidenti, della tutela sanitaria e dell’igiene alimentare di coloro che richiedono i loro servizi; parimenti, garantiranno la presenza di sistemi assicurativi e di assistenza idonei; accetteranno gli obblighi di rendiconto previsti dalla normativa nazionale e corrisponderanno un equo indennizzo in caso di mancata osservanza dei loro obblighi contrattuali.

3. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, contribuiranno al soddisfacimento culturale e spirituale dei turisti e permetteranno loro, durante i viaggi, di praticare la propria fede religiosa.

4. Le autorità pubbliche degli Stati di provenienza e dei paesi di accoglienza, in collaborazione con i professionisti interessati e le loro associazioni, vigileranno sull’esistenza dei meccanismi necessari per il rimpatrio dei turisti in caso di fallimento dell’impresa che ha organizzato il viaggio.

5. I Governi avranno il diritto ed il dovere, specialmente in caso di crisi, di informare i propri cittadini delle difficili circostanze o persino dei pericoli che potrebbero incontrare durante il loro viaggio all’estero; avranno tuttavia la responsabilità di fornire tali informazioni senza arrecare danno, in maniera ingiustificata o esagerata, all’industria turistica dei paesi di accoglienza e agli interessi dei propri operatori; pertanto, il contenuto degli avvisi di viaggio dovrà essere discusso preventivamente con le autorità dei paesi di accoglienza e con i professionisti interessati; le raccomandazioni formulate dovranno essere strettamente proporzionate alla gravità delle situazioni riscontrate e limitate alle aree geografiche in cui esistono problemi di sicurezza; tali avvisi saranno allentati o aboliti non appena il ritorno alla normalità lo permetterà.

6. La stampa, ed in modo particolare la stampa turistica specializzata e gli altri mezzi di informazione, compresi i mezzi moderni di comunicazione elettronica, rilasceranno informazioni oneste ed equilibrate sugli avvenimenti e le situazioni che potrebbero influenzare il flusso dei turisti; saranno altresì tenuti a fornire informazioni accurate ed affidabili ai consumatori dei servizi turistici; anche le nuove tecnologie di comunicazione e commercio elettronico saranno sviluppate ed utilizzate a tal fine; così come la stampa ed i mezzi di comunicazione, anche queste non dovranno in alcun modo favorire il turismo sessuale.

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