Ostelli della giuventù

Classificazione delle strutture ricettive in Italia

Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani. Tali aziende, senza scopo di lucro, sono proprietà di enti pubblici e non, operanti nel campo del turismo sociale e giovanile. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità (religiose, culturali, sportive, ecc.) che ci si è proposti di raggiungere durante il soggiorno.

L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione deve indicare:

  • il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
  • i soggetti che possono utilizzare le strutture;
  • il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
  • il numero delle camere e dei posti letto;
  • l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
  • il regolamento interno, per l'uso della struttura;
  • il periodo o i periodi di apertura;
  • le modalità ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi diversi nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati dall'utenza giovanile.

L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso.

Le camere da letto ed i locali igienici devono essere predisposti separatamente per uomini e donne.

Gli ostelli per la gioventù, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono rispettare altri requisiti riguardanti la superficie minima delle stanze e garantire un numero di servizi igienici fissati in base ai posti letto messi a disposizione. Nel dettaglio si devono rispettare le seguenti condizioni che possono variare da regione a regione:

  • superficie minima delle camere di 8 mq per un letto e di 12 mq per due letti per la Campania, Liguria, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta; di 9 mq per la Sardegna e di 5 mq in Emilia Romagna; in tutte le altre regioni la superficie minima delle camere non è specificata;
  • - almeno un wc, una doccia e un lavabo per un determinato numero di posti letto che varia da sei a dieci a seconda delle regioni; per la regione Piemonte è obbligatorio una doccia e un bagno addirittura ogni dodici posti letto;
  • - arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonché da un tavolino e un cestino rifiuti per camera;
  • - locali di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;
  • - idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le norme vigenti;
  • - cassetta di pronto soccorso;
  • - servizio di telefono ad uso comune.